Cosa c’è nel “Decreto Sicurezza”

Il testo del “Decreto Sicurezza”, che è all’esame della X Commissione del Senato, si compone di 21 articoli e contiene, in linea di massima, misure di modifica di istituti già presenti nella normativa vigente a partire dal Decreto legislativo 81 del 2008.

Il Decreto Legge del 31 ottobre n. 159 che, come recita il titolo, contiene “misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” che è all’esame della X Commissione del Senato.

Il testo del “Decreto Sicurezza” si compone di 21 articoli e contiene, in linea di massima, misure di modifica di istituti già presenti nella normativa vigente a partire dal Decreto legislativo 81 del 2008.

Per la definizione delle misure si fa spesso rimando appunto a successivi decreti ministeriale.

Tra le altre misure il Decreto prevede, con rimando per le modalità ad un ulteriore Decreto, la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL, con esclusione dal riconoscimento per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cioè, si prevedono delle riduzioni del tasso di premio che l’INAIL riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico. L’obiettivo è quello di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza.

Sono contenute disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato.

Sarà data priorità, negli accertamenti ispettivi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ai controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Si introducono disposizioni specifiche per il “badge” di cantiere, prevedendo l’obbligo della compilazione della tessera digitale. Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico e privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista da Decreto legislativo 81 del 2008.  Il Testo Unico prevede tale obbligo per tutti i settori di attività.

Si demanda, ancora una volta, ad un successivo decreto ministeriale, l’individuazione di ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali deve trovare applicazione l’obbligo del badge.

Si modifica, inoltre, la disciplina sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili introdotta da questo governo nel 2024. Si prevede l’estensione ad altri ambiti, da operarsi sempre con decreto ministeriale, e si introducono modifiche in merito ai criteri e alle modalità di determinazione del punteggio e alle modalità di sospensione cautelare della patente raddoppiando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per lo svolgimento dell’attività in assenza del punteggio minimo (da 6.000 a 12.000 euro).

Occorre sottolineare che la patente a crediti introdotta dal governo Meloni è sostanzialmente diversa dalla patente a punti prevista originariamente dal Decreto 81 del 2008 che mirava ad una qualificazione delle imprese, mentre con la patente a crediti si certifica la regolarità dell’impresa.

Si autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, 300 unità di personale.

Si prevedono modifiche sul tema della Sorveglianza sanitaria e promozione della salute che ci riserviamo di approfondire in un successivo podcast.

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