Il nuovo Contratto del Lavoro in Somministrazione.
Questo Numero di LavoroWelfare è dedicato al sesto rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in Somministrazione, sottoscritto da Assolavoro – l’Associazione Nazionale che rappresenta le Agenzie per il Lavoro che producono oltre l’85% del fatturato complessivo legato alla somministrazione – e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e di categoria Nidil-Cgil, FeLSA-Cisl e UilTemp.
Articoli di: Cesare Damiano, Agostino Di Maio, Davide Franceschin, Daniel Zanda, Lucia Grossi.
Il testo integrale del Contratto.
Questo Numero di LavoroWelfare è dedicato al sesto rinnovo, avvenuto il 21 luglio 2025, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in Somministrazione. Le organizzazioni che hanno sottoscritto questo rinnovo sono, per la parte datoriale, Assolavoro – L’Associazione Nazionale che rappresenta le Agenzie per il Lavoro che producono oltre l’85% del fatturato complessivo legato alla somministrazione – e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e di categoria Nidil-Cgil, FeLSA-Cisl e UilTemp.
L’analisi di questa intesa deve partire da una considerazione sulla natura stessa della contrattazione collettiva del nostro tempo. La quale è, per sua natura, adattiva. Le Parti, rappresentative degli interessi in gioco, riconoscono il ruolo reciproco e interloquiscono affinché l’operatività delle imprese possa svolgersi assicurando ai lavoratori condizioni legittime e soddisfacenti sui vari piani: retribuzioni, salute e sicurezza, formazione e via elencando. E tutto questo aderendo realisticamente all’evoluzione delle condizioni della produzione e dei mercati.
Il senso è, in definitiva, che nessuno ne esca “sconfitto”. Perché se una parte subisse condizioni svantaggiose, il destino comune di impresa e lavoro ne uscirebbe compromesso. E questa è una consapevolezza che si è radicata con forza nelle parti sociali del nostro Paese.
Da questa considerazione generale scendiamo nella particolare natura di questo Contratto. Il quale riguarda il lavoro in somministrazione. Ossia, un settore trasversale a tutti i comparti produttivi. È questo, perciò, un contratto che si inserisce in una posizione interstiziale e incrocia quelli dei vari settori nei quali operano i lavoratori in somministrazione. Ai quali si applica perciò la parte salariale e quella relativa alla prestazione regolata dai contratti collettivi dei vari settori.
Ha dunque un valore minore la contrattazione collettiva nell’universo della somministrazione? La risposta è nella varietà di argomenti regolata da questo contratto.
Esso comprende:
- il welfare di settore;
- la sanità complementare;
- le tutele di genere;
- un’ulteriore valorizzazione della contrattazione collettiva relativa alla sua applicazione di secondo livello;
- una vasta riforma della procedura di ricollocazione, argomento, per ovvie ragioni, critico nel campo della somministrazione;
- l’implementazione di un database nazionale dei profili dei lavoratori che ne può facilitare e accelerare la ricollocazione quando questa si renda necessaria;
- l’incremento dell’indennità di disponibilità;
- un forte impulso e una riorganizzazione della formazione continua nell’ambito del Fondo bilaterale Forma.Temp;
- l’integrazione e lo sviluppo delle tutele contrattuali (e disciplinari) e degli incentivi alle assunzioni.
Dunque, nella sua evoluzione, la contrattazione collettiva dà una forma, via via, più definita, sul piano della regolazione e delle tutele, a un settore che si è, in primo luogo, manifestato come conseguenza dell’evoluzione delle forme di produzione.
L’impresa moderna, superato il periodo caratterizzato dal taylorismo e dal fordismo, richiede sempre maggiore flessibilità in relazione alla volubilità dei mercati e dei contesti. Volubilità resa ancor più pronunciata dalla globalizzazione. Il lavoro in somministrazione – definito, in un primo periodo della sua storia interinale – si è, dunque, sviluppato per rispondere a questa esigenza. La questione è, perciò, la natura e lo sviluppo della flessibilità che da questo processo consegue. Perché, come è evidente, la flessibilità deve essere pagata oltre il costo del lavoro normale come avviene in questo caso.
Quello che non ha funzionato nell’evoluzione post-taylorista è che molte volte le politiche di flessibilità sono state accompagnate da bassi salari. Tutto questo ha, inizialmente, condotto su una strada sbagliata: quella della precarietà del lavoro (vale a dire di una cattiva flessibilità) e non di una possibile flessibilità di qualità. Una razionale regolazione, fondata in una specifica contrattazione collettiva, segna il positivo procedere di questo settore. E aiuta a combattere la povertà lavorativa, la precarietà e le molteplici forme del sommerso.
Nel tempo, le Agenzie per il Lavoro hanno superato il ruolo di semplice intermediazione della manodopera e l’articolazione della loro funzione, in un mercato del lavoro sempre più complesso, emerge dalla struttura del Contratto Collettivo Nazionale che presentiamo in queste pagine.
In primo luogo in un focus sintetico in dieci punti che qualificano l’accordo. Del quale pubblichiamo, a seguire, l’intero testo.
Buona lettura
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